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Programma di esame

Art. 1. Esame di abilitazione

  • c. 2 - L'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.

 

Art. 2. Tirocinio

  • c. 1 - Alla prova scritta di cui all'articolo 4 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidii ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonche' presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

  • c. 2 - Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle attivita' formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.

  • c. 4 - La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilita' e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale di cui al comma 1, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacita' e le attitudini del candidato. La valutazione del tirocinio e' effettuata sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'articolo 4 e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta per ogni periodo.

  • c. 5 - Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non e' ammesso alla prova scritta, salva la possibilita' di ripetere il tirocinio clinico. Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, puo' presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove. Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva.

 

Art. 3. Sedi della prova scritta e nomina delle commissioni presso le università

  • c. 1 - La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Presso ciascuna sede, con decreto del rettore, e' nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove d'esame, ivi compresa l'identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonche' la vigilanza e la verbalizzazione. Tale commissione non ha compiti valutativi.
  • c. 2 - La prova scritta di cui al presente decreto e' organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze dei candidati in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17.

 

Art. 4. Prova scritta

  • c. 1 - La commissione nazionale per la prova scritta e' nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, rimane in carica tre anni.
  • c. 3 - La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 e si svolge due volte l'anno; essa e' suddivisa in due parti dirette rispettivamente a valutare:

    • a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia;

    • b) le capacita' del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialita', della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanita' pubblica.
  • c. 4 - La commissione predispone almeno cinquemila quesiti a risposta multipla, per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera a), e per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera b),prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicita' almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio vengono estratti, con procedura automatizzata che garantisca la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa, ripartiti tra le materie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3. Il Ministero provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi delle prove d'esame, mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che garantiscano la totale segretezza del contenuto delle prove. Con decreto del dirigente responsabile del servizio competente, sentita l'autorita' per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.
  • c. 5 - Le due parti della prova d'esame si svolgono in sequenza in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione dei novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio come previsto al comma 4.
  • c. 6 - Ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente nelle diverse sedi individuate ai sensi dell'articolo 3, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.
  • c. 7 - Dall'inizio di ciascuna parte della prova i candidati hanno a disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati. La valutazione della prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina l'attribuzione di un punteggio di piu' 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata.
  • c. 8 - Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonche' per la correzione degli elaborati, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi di consorzi interuniversitari che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestivita' di consegna dei quesiti agli atenei, la totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato dei candidati in sede di correzione degli elaborati.
  • c. 9 - La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di essa.
  • c. 10 - Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro ne' con estranei, ne' possono consultare alcun testo, pena l'esclusione dall'esame. E' altresi' vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione.
  • c. 11 - L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed incrementato con ulteriori 400 quesiti.

 

Art. 5. Valutazione delle prove e voto finale

  • c. 1 - La commissione di cui all'articolo 3 attribuisce ad ogni singolo candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta, e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al rettore immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni.

 

Art. 6. Diploma di abilitazione

  • c. 1 - Il rettore dell'universita' presso cui si svolgono gli esami dispone l'affissione nell'albo dell'universita' dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami e, per delega del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ai laureati di medicina e chirurgia che abbiano superato il tirocinio di cui all'articolo 2 e la prova scritta di cui all'articolo 4.

Ultimo aggiornamento

02.11.2022

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