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Informazioni per i candidati respinti nella prima sessione e per i candidati assenti

Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non e' ammesso alla prova scritta, salva la possibilita' di ripetere il tirocinio clinico.

Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, puo' presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove.

Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva.

Dal Decreto 19 ottobre 2001, n. 445 Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni. pubblicato nella GU n. 299 del 27.12.2001 Art 2 c. 5

Il candidato respinto che ripresenta la domanda di ammissione è tenuto a versare nuovamente la tassa erariale di euro 49,58 a prescindere dall'anno solare in cui è stato respinto, secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1592/1933, 
art. 179 - c. 2. 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento

02.11.2022

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